|
Nel passato il ricambio originale ha avuto il privilegio
di apparire sempre di qualità superiore rispetto a quello dei produttori non originali.
Finalmente nel regolamento (CE) N. 1400/2002 della commissione del 31 Luglio 2002 ,
relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e
pratiche concordate nel settore automobilistico (noto come regolamento Monti), nell'articolo 1, comma 1.u,
viene definito: per « pezzi di ricambio di qualità corrispondente
» si intendono esclusivamente i pezzi di ricambio fabbricati da qualsiasi impresa che possa certificare
in qualunque momento che la qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che
sono stati usati per l'assemblaggio degli autoveicoli in questione.
EA Toscana si avvale di fornitori i cui prodotti sono di qualità corrispondente all'originale.
|